Verso l’impresa sociale. I nuovi decreti attuativi del 155/2006

Nel marzo 2006 è stato emanato il decreto legislativo 155. Si era ormai a fine legislatura e il decreto arrivava in virtù della legge delega 118 del 2005. L’obiettivo normativo principale, indicato nella legge delega, doveva consistere nell’elaborare «una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale». 

In realtà l’obiettivo della riforma organica non appare raggiunto ulteriore forma specifica alla normativa già in vigore per gli enti non profit, la cui gamma viene addirittura ampliata anche a tutti gli altri enti disciplinati dal titolo V del Codice Civile. Così ora un’organizzazione non profit potrà contemporaneamente qualificarsi come organizzazione di volontariato (l. 266/1997), in alcuni casi cooperativa sociale (l. 381/1991), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus, d.l.vo 460/97), in altri casi associazione di promozione sociale (l. 383/2000) e ora anche impresa sociale.
 
Ulteriore novità introdotta dalla normativa riguarda lo spettro di attività esercitabili da imprese sociali: vengono allargate le maglie della precedente normativa, sostanzialmente riconducibile al decreto istitutivo delle Onlus (460 del 1997). Lì dove il decreto 460/1997, secondo una prospettiva collegata prevalentemente alla concessione dei benefici fiscali destinati alle Onlus, vincolava l’ammissibilità di determinate attività, il 155/2006 estende il più possibile il raggio d’azione dell’impresa sociale. I benefici fiscali non sono più il driver dell’intervento legislativo, il quale offre a qualunque organizzazione privata di esercitare attività assistenziali, sanitarie, ambientali, formative, educative, di promozione del turismo sociale, del patrimonio culturale, di ricerca ed erogazione di servizi culturali, nonché di servizi strumentali resi alle imprese sociali (art. 2, comma 1). Praticamente, nel settore dei servizi di interesse pubblico, potenziale oggetto di politiche di esternalizzazione da parte della pubblica amministrazione, tutto può essere fatto da una impresa sociale. 

In questo articolo vengono descritti i decreti attuativi della legge, emanati dal Ministro della Solidarietà Sociale nel febbraio 2008, alla cui redazione i due autori hanno contribuito.




articolo pubblicato sulla rivista Impresa Sociale n. 76
di Alessandro Messina e Barbara Siclari